Partecipazione Popolare

TITOLO II

Partecipazione popolare

Art.51

Partecipazione

  1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
  3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, come da regolamento.
  4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
  5. Il Regolamento stabilisce le forme e le modalità di partecipazione.

CAPO I

Iniziativa politica e amministrativa

Art.52

Intervento nel procedimento amministrativo

  1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
  2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
  3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
  4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
  5. Qualora sussistano esigenze di pubblica incolumità, di eccezionalità, o il numero dei destinatari oppure l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
  6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
  7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
  8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
  9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
  10. I soggetti di cui al comma l° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
  11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.53

Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
  2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
  3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.54

Petizioni

  1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 determina la procedura delle petizioni, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità dell'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
  3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 20 giorni dalla presentazione.
  4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
  5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.55

Proposte

  1. 1/5 degli elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 90 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè del visto di regolarità contabile.
  2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 40 giorni dalla presentazione della proposta.
  3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

Associazionismo e partecipazione

Art. 56

Principi generali

  1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.60; l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
  2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Regolamento.

Art.57

Associazioni

  1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
  2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 58

Organi di partecipazione

  1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
  2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
  3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 59

Incentivazione

  1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.
  2. Il Regolamento previsto dall'art. 12 Legge 7/8/1990, n.2'41 disciplina modalità e contenuti.

Art.60

Partecipazione alle Commissioni

  1. 1.Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 61

Referendum

  1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
  2. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 20 per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale, a maggioranza dei suoi membri.
  3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
    1. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
    2. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni e qualunque provvedimento riguardi il personale del Comune o aziende o istituzioni comunali;
    3. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relativi variazioni;
    4. per indirizzi politico amministrativi in materia di bilanci, finanze, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
    5. designazione e nomine di rappresentanti;
    6. per gli atti di mera esecuzione di forme legislative e regolamentari, statali o regionali nonché di deliberazioni consiliari.
  4. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dall'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
  5. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
  6. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. L'esito del referendum vincola il Consiglio a deliberare soltanto sull'argomento, fermo restando la potestà discrezionale sul contenuto del provvedimento da adottare.
  7. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e non possono essere indette su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie negli ultimi 5 anni o nel corso dello stesso mandato amministrativo.
  8. Il referendum non avrà luogo, anche se indetto, qualora il Consiglio comunale modifichi in toto o in parte la materia oggetto di consultazione.
  9. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità delle consultazioni.

Art. 62

Diritto di accesso

  1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
  2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
  3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
  4. E' istituito presso la sede municipale l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previsto dall'art. 12 Decr. Leg. 3/02/1993 n. 29. A tale ufficio il sindaco trasmetterà copia del bilancio preventivo e del rendiconto e delle delibere di Consiglio e di Giunta comunale, al fine di consentire a ciascun cittadino di prenderne visione.

Art.63

Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
  2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
  3. L'informazione, deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
  4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
  5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6. E' fatto obbligo all'ufficio di segreteria del comune predisporre la pubblicizzazione, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, dell'ordine del giorno di convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio Comunale.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 64

Istituzioni e compiti

  1. L'istituzione del difensore civico è finalizzato oltre che al controllo preventivo di legittimità, di cui ai commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, a garanzia dell'imparzialità del buon andamento dell'amministrazione comunale.
  2. Il Difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo e di gestione del comune, per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino, ovvero di iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni d'inerzia e quant'altro incida nel buon andamento e nell'imparzialità dell'amministrazione.

Art.65

Elezione, durata e requisiti

  1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti, in base ad una rosa di candidati designati dalla Consulta, nell'ordine di tre; da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali comunale, tramite apposita raccolta di firme debitamente autenticate da pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, nell'ordine di due; e dal Consiglio comunale, nell'ordine di un candidato.
  2. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato solo per una volta, con le stesse modalità previste per la sua elezione.
  3. Il Difensore civico deve essere in possesso di documentati requisiti di probità, prestigio, e competenza amministrativa.
  4. Il Difensore civico è "funzionario onorario" del Comune. Prima di assumere l'incarico, giura davanti al Consiglio comunale secondo la formula fissata dal Regolamento.

Art. 66

Ineleggibilità, incompatibilità e revoca

  1. Non possono essere eletti all'ufficio del Difensore civico:
    1. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
    2. i membri del Parlamento e dei Consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri delle Giunte comunali che non siano Consiglieri;
    3. i componenti dei Comitati Regionali di Controllo o/e delle sue sezioni;
    4. coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
    5. gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di imprese che abbiano rapporti economici con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
    6. i ministri del culto;
  2. L'incarico del Difensore civico, è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. E, altresì, incompatibile con un rapporto di parentela fino al quarto grado con il Sindaco ed i membri della Giunta in carica.
  3. Il Difensore civico, per gravi inadempimenti ai propri i doveri d'ufficio e per comprovata inefficienza o quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato può essere rimosso dall'incarico, previa motivata delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, su richiesta della Consulta o da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, mediante apposita raccolta di firme debitamente autenticate da pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, da sottoporre al Consiglio Comunale che si esprimerà a maggioranza dei suoi componenti per la decisione al riguardo e secondo le modalità procedurali fissate dal Regolamento.

Art. 67

Prerogative

  1. Il Difensore civico:
    1. interviene presso l'Amministrazione comunale e gli enti e le aziende dipendenti o sottoposte a controllo o vigilanza di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazione sociali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso o gli siano tempestivamente emanati;
    2. segnala, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;
    3. segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al Difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
  2. Gli organi e gli uffici dell'Amministrazione e degli enti ed aziende dipendenti sono tenuti ad offrire al Difensore civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal Difensore civico va in in ogni caso adeguatamente motivata.
  3. Il Consiglio, la Giunta comunale ed il Sindaco inviano con tempestività copia dei provvedimenti adottati all'ufficio del Difensore civico.

Art.68

Mezzi

  1. Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti o sottoposti a vigilanza.
  2. Il Regolamento fissa il numero e le qualifiche dei dipendenti addetti all'ufficio del Difensore civico, in misura adeguata ai compiti attribuiti a quest'ultimo.
  3. Il personale assegnato all'ufficio dipende funzionalmente dal Difensore civico.
  4. Al Difensore civico compete un trattamento economico rapportato all'indennità spettante all'assessore comunale, salvo possibilità di convenzione con comuni limitrofi per il servizio di che trattasi; in tal caso il trattamento economico sarà determinato dalla convenzione stessa.

Art. 69

Rapporti con il Consiglio comunale

  1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio comunale per riferire su aspetti generali o particolari della propria attività. Il Consiglio comunale delibera sulla richiesta del Difensore civico che comportino l'adozione di atti da parte di organi ed uffici dell'Amministrazione comunale.
  2. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificate ritardi, disfunzioni e/o irregolarità e formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa. La relazione e resa pubblica nei modi più congrui fissati dal Regolamento.
  3. Il Consiglio comunale può convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
  4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.

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