Regolamenti

Regolamento per la Disciplina dei Procedimenti Amministrativi del Comune di Gerace

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e nello Statuto e nel perseguimento dei fini di economicità, di efficacia e di pubblicità nonché di imparzialità, -cui deve ispirarsi la attività ammininistrativa, il Comune di Gerace stabilisce con il presente Regolamento, norme generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza comunale.
2. Il presente regolamento viene adottato nel rispetto di quanto già disciplinato nel Regolamento dell'ordinamento Uffici e Servi4 approvato con delibera di G.C. n. 07/2000 e sottoposta all'attenzione delle 00. SS.

Art. 2
Termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi previsti da leggi, statali, regionali, statutarie o regolamentari, per i quali non sia diversamente stabilito dalle disposizioni che li disciplinano, devono concludersi, salvo motivate esigenze istruttorie da comunicare agli interessati anteriormente alla scadenza del termine, nei termini fissati dalle disposizioni che seguono.
2. Nelle ipotesi non disciplinate dalla legge o dal presente regolamento, il 'procedimento si conclude entro il termine di giorni 30 previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 241/90.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/90, il termine massimo per  la conclusione dei procedimenti è il seguente:
a) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza del Consiglio comunale. gg. 60;
b) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza della Giunta comunale: gg. 30;
c) procedimenti i cui Provvedimenti finali sono di competenza del Sindaco o di un Assessore: gg. 60.
d) procedimenti i cui provvedimenti finali sono di competenza del funzionano responsabile del procedimento amministrativo: gg. 60.
4. I termini,di cui al precedente comma 3 vengono aumentati di ulteriori 30 giorni, qualora i provvedimenti comportino un impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.
5. Qualora il provvedimento comunale costituisca un subprocedimento all'interno di un procedimento il cui provvedimento finale Sia di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il termine per la conclusione del procedimento di competenza comunale viene stabilito in 60 giorni.

Art. 3
Decorrenza e sospensione del termine

1. Nel procedimenti ad istanza di parte, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo della domanda.
2. Ove sia prevista una data entro cui l'atto di iniziativa debba essere presentato, il termine decorre da quest'ultima data.
3. Nei procedimenti di iniziativa d'ufficio, il termine  decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa. 4. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso nelle ipotesi: a) in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell' interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, per il tempo indicato dall'art. 16, comma 4, della Legge 241/90 o per il tempo necessario ad acquisire il parere, di autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
c) in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche, per il tempo necessario al-la loro acquisizione, ai sensi dell' art. 17 della Legge 241/90;
d) in cui sia necessario acquisire atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario all'acquisizione medesima.

Art. 4
Proroga dei termini

1. I termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 possono essere prorogati per sopravvenute esigenze istruttore oppure per la sorgenza di cause che rendano impossibile la conclusione del procedimento nel termine prescritto.
2. La proroga deve essere disposta con atto scritto e motivato del responsabile del procedimento Vistato dal Segretario comunale e comunicata tempestivamente agli interessati.

Art. 5
Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari

I. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di una sufficiente disponibilità finanziaria, in relazione al numero delle richieste presentate, e tale procedimento non possa concludersi favorevolmente per la indisponibilità dei mezzi finanziari nei termini di conclusione del procedimento. il responsabile del procedimento comunica agli interessati le ragioni, che rendono attualmente impossibile l'attribuzione dei benefici. 2. In ogni caso, l'erogazione dei benefici di cui al comma precedente è subordinata alle prescrizioni di, cui all'art. 12 della Legge 241/90 e al regolamento applicativo sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a soggetti pubblici e privati, approvato dal Consiglio comunale al n.  nella seduta del  esecutiva.

Art. 6
Individuazione della unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 42 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'Ufficio dei procedimenti disciplinari è individuato nel Segretario Comunale o del Direttore Generale, per gli 1 effetti dell'art. 559 dei DIgs. 29/93.
2. Il Segretario comunale, ha facoltà di delegare singoli procedimenti o sub-procedimenti a funzionari appartenenti alla stessa unità organizzativa.
3. Il Responsabile del procedimento e del sub-procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 241/90. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, completa l'istruttoria e trasmette, il fascicolo all'organo competente all'adozione con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla prevista scadenza-dei termini per provvedere.

Art. 7
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Leggi 14-2/90 e 241/90 e D.Lgs. 29/93 nonchè al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 07/200, art. 41 e seguenti.


Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, una volta reso esecutivo.

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