Regolamenti

Regolamento di contabilità

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi applicativi

Il presente regolamento è adottato in riferimento all'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e alla legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ente applica i principi contabili stabiliti dal D.Lgs.n.77,195 con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziano e contabile. li regolamento definisce norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione e il controllo dei fatti amministrativi e gestionali in termini finanziari economici e patrimoniali.
Le norme dei regolamento si fondano sul principi di legalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

TITOLO II
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 2
Organizzazione dei servizio finanziario

La vigilanza, il controllo. il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria sono affidati al servizio finanziario individuato con la ripartizione finanza, contabilità, economato e tributi.
L'articolazione ed organizzazione del Servizio Finanziario è effettuata dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 3
Funzioni dei servizio finanziario

Il servizio finanziario o di ragioneria è organizzato ai sensi dell'art. 3) dei D.Lgs.
77/95 in modo da garantire l'esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione complessiva dell'attività finanziaria:
- programmazione e bilanci,
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- investimenti e relative fonti di finanziamento;
- gestione del bilancio riferita alle entrate,
- gestione del bilancio riferita alle spese;
- rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti;
- rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- rapporti con gli organismi gestionali dell'ente;
- rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;
- tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente.
Il responsabile del servizio finanziario rende disponibili per i responsabili della gestione dei servizi dell'ente le informazioni e le valutazioni di tipo finanziario ed economico - patrimoniale necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
I responsabili della gestione dei diversi servizi dell'ente collaborano con il responsabile dei servizio finanziario rendendo disponibili oli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria.
I responsabili dei servizi rispondono direttamente è personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai finì della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del responsabile del servizio finanziario ai  sensi dell'art. 3, quarto comma del D. Lgs. 77/1995 e successive modificazioni.

Art. 4
Resa dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione

Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, viene reso dopo aver acquisito il parere sulla regolarità tecnica, espresso dall'ufficio o servizio proponente l'atto, entro cinque giorni dal ricevimento della proposta stessa.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'unità organizzativa competente il parere è espresso dal dipendente individuato dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Le proposte di deliberazione in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione dei responsabile dell'unità organizzativa al servizio proponente entro il termine di cui al primo comma.

Art. 5
Contenuto del parere di regolarità contabile

Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione riguarda:
- l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento all'individuazione dei soggetto competente all'espressione dei parere di regolarità tecnica,
- la regolarità della documentazione, per quanto di propria competenza;
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- l'osservanza delle norme fiscali;
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti economi co-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto;
- l'attestazione di copertura finanziaria, qualora la proposta di deliberazione comporti l'assunzione di impegni di spesa
Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, viene inserito nell'atto in corso di formazione.
Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.

Art. 6
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria della spesa sul provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi di cui all'art. 55, 5° comma, della legge 142/1990 è resa dal responsabile dei servizio finanziario, entro tre giorni dal  ricevimento.
Il responsabile del servizio finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di, spesa anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell'imPegno delle spese.
E data facoltà al Responsabile del Servizio Finanziario, entro il termine di cui al primo comma, di chiedere chiarimenti c/o elementi integrativi al Responsabile dell'unità determinante.
Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'ari. 21 dell'ordinamento.
Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.

Art. 7
Segnalazioni obbligatorie dei responsabile dei servizio finanziario

Il responsabile del servizio finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiUdicare gli equilibri di bilancio.
E' obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PRINCIPI E STRUMENTI

Art. 8
Principi

I principi di program in azione consistono:
- nella definizione degli obiettivi;
- nell' organizzazione, (cioè giusta combinazione di risorse materiali e personali);
- nel controllo cioè verifica degli scostamenti dagli obiettivi.
La programmazione deve partire dalla definizione degli obiettivi da realizzare con l'organizzazione, cioè con la combinazione dei fattori produttivi, per arrivare alla fase del controllo di gestione consistente nella verifica degli scostamenti dagli obiettivi prefissati.
La verifica e l'osservazione di scostamenti significativi deve indurre ad analizzare le cause ed a rivedere l'organizzazione oppure gli obiettivi o entrambe le cose, al fine di massimizzare allo stesso tempo efficienza ed efficacia.

Art. 9
Attuazione della programmazione

La programmazione si attua con i diversi strumenti previsti dal D.Lgs. 77/95 dalle altre vigenti . non-ne, dallo statuto, dal regolamento di contabilità e dagli altri regolamenti dell'ente.
La definizione degli obiettivi e programmi è fatta tramite i seguenti strumenti: Bilancio di previsione annuale;
Relazione previsionale e programmatica.
Bilancio pluriennale.
Piano delle risorse e degli obiettivi.
Programma delle opere pubbliche.
L'organizzazione dell'ente per la migliore combinazione dei fattori produttivi è regolata dallo statuto, dai regolamenti di organizzazione e dai conseguenziali atti organizzativi e di gestione emanati dai diversi organi.
Il controllo di gestione è effettuato con cadenza periodica e con le modalità previste dal d. lgs. 3.2.1993) n' 29, dal d. lgs. 25.2.1995 n' 77, dal d. lgs 30.07.1999, n. 286, dallo statuto e dal successivi articoli dei presente regolamento.

Art. 10
Bilancio di previsione annuale

Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e comprende le previsioni
della gestione finanziaria di entrate e di uscite relative all'anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Nessun impegno o accertamento può essere effettuato dopo tale data.
Il bilancio è formato seguendo i principi., le caratteristiche, la struttura e lo schema previsto dall'ordinamento contabile di cui al d.lgs. 25.11995 n. 77.

Art. 11
Relazione previsionale e programmatica

Al bilancio di previsione gli enti allegano una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio piuriennale con le caratteristiche previste dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.
Le deliberazioni di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono inammissibili ed improcedibili senza un previo atto del consiglio che modifichi la relazione previsionale e programmatica.
Ugualmente le deliberazioni di consiglio sono inammissibili se contestualmente l'organo consiliare non modifica la stessa relazione previsionale e programmatica ed eventualmente il bilancio pluriennale e restano comunque improcedibili se lo stesso organo non ha indicato e predisposto i necessari mezzi finanziari per farvi fronte.

Art. 12
Il bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è redatto osservando gli stessi principi di cui all'art. 4 dell'ordinamento contabile, previsti per il bilancio annuale, escluso il principio dell'annualità.
Esso comprende un numero di anni pari a quello compreso dal bilancio pluriennale della Regione Calabria e comunque non inferiore a tre.
Gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.
Gli stanziamenti dei primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza. Il bilancio pluriennale è redatto secondo gli schemi dei modelli di cui al regolamento previsto dall'art, 114 dell'ordinamento contabile di cui al D. Lgs. 77/95.

Art. 13
Programma delle opere pubbliche

In attesa dell'approvazione dei modelli previsti dalla legge Il febbraio 1994, n. 109 e di cui all'art. 14, lettera d), dei D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni il programma delle opere pubbliche è predisposto dalla Giunta Comunale con schema contiene i seguenti principali elementi per ogni singola opera:
- finalità del l'investimento;
- analisi di' fattibilità;
- ordine di priorità
- situazione progettuale, caratteristiche tecniche del progetto e tempi di realizzazione;
- ogni elemento utile a valutare ì costi e i benefici connessi con l'investimento.

Art. 14
Il piano esecutivo di gestione

Il contenuto del piano esecutivo di gestione è costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.
In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente con le modalità indicate nel presente Regolamento.
Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire, in base alla vigente legislazione. l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
Qualora il piano esecutivo di gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo.
Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio.
Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione dà atto del processo di definizione e verifica di fattibilità tra organo esecutivo e responsabili dei servizi in ordine alle n'sorse affidate e agli obiettivi assegnati.
La struttura tecnico contabile del piano esecutivo di gestione e, predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti che lo stesso attiva come indicato al comma precedente.
Il piano esecutivo di gestione costituendo il quadro di riferimento per la responsabilità degli organi di gestione può riferirsi all'affidamento delle risorse umane, strumentali e tecnologiche ai singoli servizi dell'ente.
Essendo il Piano Esecutivo di Gestione un documento contabile, facoltativo per questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la Giunta Comunale in alternativa al P.E.G. può, successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. individuare i centri di responsabilità e gli obiettivi che intende raggiungere attribuendo ai Responsabili dei vari servizi il compito di conseguirli mediante l'utilizzo delle risorse assegnate. Tale documento è detto Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO).

Art. 15
Autorizzazione a contrattare

In base agli indirizzi espressi dal Consiglio e osservando i principi indicati dall'organo esecutivo nel P.E.G. o P.R.O, i responsabili dei servizi stipulano i contratti ai sensi delle norme contenute nell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 14 della legge 265/99.

Art. 16
Competenze dei responsabili dei servizi

I responsabili dei servizi dell'ente procedono, entro il 10 settembre di ciascun anno, alla verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall'organo esecutivo.
La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall'organo esecutivo.
Le verifiche di cui ai punti precedenti sono riferite ai contenuti contabili, organizzati . vi e programmatici del piano esecutivo digestione di cui all' articolo 14.
I risultati della verifica di cui ai precedenti commi sono comunicati all'organo esecutivo tramite il servizio finanziario che svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime.
Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 17
Esercizio Provvisorio

Sulla base del bilancio già deliberato l'organo consiliare delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, in attesa che l'organo regionale di controllo provveda all'approvazione del bilancio stesso.
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare, è consentita soltanto una gestione provvisoria per le spese di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinamento contabile e per evi . tare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Quest'ultima circostanza deve essere chiaramente evidenziata e dichiarata nel provvedimento che dispone la spesa.

Art. 18
Formazione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

Entro congruo termine, non inferiore a 45 giorni, prima della data di approvazione dei bilancio di ogni anno, la giunta comunica ai responsabili dei servizi gli indirizzi generali di programmazione per Vanno successivo e per l'intero triennio, mentre ciascun responsabile di servizio in collaborazione con l'assessore competente, in base a tali indirizzi, formula le proposte per la gestione e per gli investimenti.
Il servizio finanziario, in collaborazione con l'assessore al bilancio, formula uno schema di bilancio inserendo tutte le richieste dei vari servizi cosi come sono state fatte per cui si avrà una bozza di bilancio senza il dovuto pareggio.
Tale bozza sarà accompagnata da una relazione contenente le indicazioni del servizio finanziario sulla compatibilità finanziaria delle proposte dei singoli servizi e sulle necessarie scelte occorrenti per assicurare il pareggio.
L'organo esecutivo esaminata la bozza di bilancio aperto, cioè senza pareggio, e la relazione del servizio finanziario, assume le proprie decisioni ed affida l'incarico al servizio finanziario di redigere il bilancio ed i suoi allegati sulla scorta delle scelte maturate comportanti il pareggio.
Lo schema di bilancio annuale, unitamente al pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica deve essere presentato all'organo di revisione almeno otto giorni prima della convocazione del Consiglio, mentre lo stesso munito della relazione dell'organo di revisione deve essere messo a disposizione dei consiglieri a datare dal giorno di convocazione del Consiglio dell'ente.
I consiglieri possono presentare per iscritto emendamenti da consegnarsi in segreteria entro il termine di giorni due dal giorno previsto per la trattazione del bilancio da parte dell'organo consiliare.
Gli emendamenti devono essere soltanto compensativi nel senso che possono prevedere maggiori spese con la contemporanea riduzione di altre spese oppure prevedendo maggiori o nuove entrate, così come la riduzione di entrate dovrà contemporaneamente prevedere l'aumento di altre o la riduzione di spese.
Gli emendamenti comunque devono assicurare gli equilibri generali e particolari del bilancio secondo le disposizioni delle norme dell'ordinamento contabile.
Tutti gli emendamenti presentati prima d'essere posti in votazione dovranno essere muniti dei parere profilo tecnico, da parte dei Responsabile del Servizio competente, e del parere contabile da parte dei Responsabile del servizio Finanziario, nonché dell'organo di revisione, contenente l'attestazione della copertura finanziaria.

Art. 19
Pubblicità del bilancio e dei suoi allegati

Contestualmente all'invio del bilancio e dei suoi allegati al comitato regionale di controllo, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'ente, l'organo esecutivo potrà decidere di pubblicare le risultanze - finali del bilancio, su quotidiani, settimanali o periodici e/o su bollettini comunali d'informazione, nonché affiggere, nelle principali vie e piazze dei Comune un manifesto riportante le predette risultanze.

TITOLO IV
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 20
Principi

La gestione del bilancio si realizza per la parte entrate e per la parte spesa rispettivamente a mezzo delle fasi dell'una, accertamento, riscossione, versamento e dell'altra impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Art. 21
Variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio possono essere originate dalle seguenti necessità:
a) stornare fondi, spostando dotazioni da stanziamenti di spesa rilevatisi esuberanti a stanziamenti deficitari in relazione ai maggiori prevedibili bisogni;
b) destinare nuove o maggiori entrate;
c) coprire nuove o maggiori spese
d) sopperire a minori entrate.
Le variazioni al bilancio, che possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, sono di competenza dell'organo consiliare ai sensi dei commi
2 e 3 dell'art. 17 del d.lgs. 77/95.
Tali variazioni, che possono riguardare la parte entrata e la parte spesa, possono essere deliberate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 3 1 dicembre se entro tale data non sia scaduto il termine dei sessanta giorni.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Sono vietati gli spostamenti:
a) per prelievi da stanziamenti di spesa finanziati con entrate dei titoli IV e V per aumentare interventi finanziati con entrate dei titoli I, II e III,
b) per prelievi da stanziamenti dei capitoli dei servizi per conto terzi  in favore di altre parti del bilancio nonchè spostamenti di somme tra residui e competenza.
Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore al 2 per cento dei totale delle spese correnti inizialmente previste.
Il fondo è utilizzabile fino al 31 dicembre dell'esercizio con deliberazione da comunicare all'organo consiliare alla prima seduta utile dopo l'adozione dell'atto di prelievo.

Art. 29
Variazioni al PEG

La variazione al PEG sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Qualora sia stato adottato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi, le variazioni sono essere deliberate dal medesimo organo entro il 31 dicembre.
Ciascun responsabile di servizio, se a seguito di idonea valutazione, ritiene necessaria una modifica delle dotazioni assegnate può proporre modifiche con le seguenti modalità:
- la proposta deve essere presentata per iscritto al Segretario Comunale e dovrà contenere altresì l'indicazione degli effetti della stessa sugli obiettivi programmati.
- la mancata accettazione delle proposte di modifica fatte dai responsabili dei servizi devono essere motivate dall'organo esecutivo.

Art. 23
Fasi dell'entrata

Le entrate dell'ente si realizzano attraverso le diverse fasi che sono:
L'accertamento, la riscossione ed il versamento

Art. 24
Accertamento

L'accertamento e la fase in cui viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la scadenza.
L'accertamento delle entrate avviene mediante:
a) l'emissione di ruoli per le entrate per le quali la normativa vigente prevede tale forma di accertamento;
b) la formazione di liste di carico per riscossioni dirette di entrate patrimoniali o contributi per la gestione dei servizi;
c) l'emissione di ordinativi o reversali d'incasso;
d) mediante invio di inviti diretti al debitore ai sensi* dell'art. 67 del D.P.R. 28.1.1988 n2 43 per contributi ed altre entrate patrimoniali;
e) la stipulazione dei contratto di mutuo con istituti di credito o la concessione definitiva della Cassa DD.PP. o degli Istituti di Previdenza;
f) il ricevimento di specifiche comunicazioni regionali o provinciali per erogazione di particolari fondi da parte dei predetti enti;g) per le entrate relative a partite compensative della spesa, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
Ciascun responsabile del procedimento, per ogni atto o provvedimento di accertamento di sua emanazione o del quale ne abbia curato l'emanazione, è tenuto a rimettere copia al servizio finanziario o almeno comunicarne i dati identificativi ed economici essenziali.

Art. 25
Riscossione

La fase di riscossione si attua quando il debitore paga, al tesoriere o ad altri incaricati, quanto dovuto all'ente.
Per le riscossioni fatte dal tesoriere, l'ente emette degli ordinativi d'incasso sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
Gli incaricati della riscossione sono:
- il tesoriere, che assume in carico le concrete riscossioni delle entrate complessive;
il servizio riscossione dei tributi per i ruoli d'imposte e tasse, ruoli per sanzioni amministrative e ruoli per riscossioni coattive ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43;
- l'economo comunale per tutte quelle entrate la cui riscossione è curata, secondo i regolamenti comunali dell'economo;
- gli incaricati di specifiche riscossioni (Ufficiale di anagrafe, Ufficiale di stato civile specificatamente incaricati con delibera dell'organo esecutivo ed altri riscuotitori speciali).
- Gli altri soggetti previsti dalla legge.

Art. 26
Versamento

Il versamento è la fase dell'entrata consistente nel materiale trasferimento delle somme riscosse dai vari incaricati alle casse dell'ente.
Gli incaricati interni della riscossione versano nelle casse comunali entro il 15 di ogni mese le somme riscosse nel mese precedente.

Art. 27
Fasi della spesa

La gestione della spesa si svolge attraverso le seguenti fasi procedurali:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione;
d) pagamento.

Gli impegni di spesa vengono assunti dai responsabili dei servizi mediante determinazioni, nel limiti degli stanziamenti assegnati dalla. Giunta con il P.E.G. o con il Piano Risorse ed obiettivi.
Le determinazioni di impegno vengono consegnate al responsabile del Servizio Finanziario, il quale, dopo la apposizione dei visto, provvederà alla consegna all'ufficio protocollo, il quale ne curerà la registrazione nel registro generale delle determine e la pubblicazione all'albo pretorio.
Per le spese che si considerano impegnate ex art. 29 del D. Lgs. 77/9-5, 1 responsabili dei vari servizi trasmettono al servizio finanziario, con cadenza mensile e comunque non oltre la fine dell'anno gli atti perfezionati e precisamente:
. copia dei contratti di mutuo stipulati con Istituti di Credito,
. copia delle concessioni di mutuo contratti con la Cassa DD.PP, o altri istituti di credito;
. copia degli atti di prefinanziamento;
. copia degli atti relativi a spese correnti o d'investimento correlati ad accertamenti di' entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Art.28
Responsabili dei servizi

I soggetti abilitati a sottoscrivere atti dì impepo attuativi dei bilancio, nel limiti delle risorse e degli obiettivi dì gestione affidati a ciascuno, vengono individuati da delibera dell'organo esecutivo in sede d'assegnazione di risorse ed obiettivi tra I dipendenti di qualifica apicale per ciascun settore di attività. A tali soggetti possono essere affidati uno o più servizi, il più possibile omogenei, con i relativi capitoli od interventi di spesa e le relative risorse d'entrata.
In relazione ad una migliore organizzazione, la giunta potrà affidare anche uno o più centri di responsabilità o di costo trasversale a più servizi, in ragione della tipologia economica della spesa anzichè in ragione della sua attribuzione ad un servizio. In tale ipotesi in sede di attribuzione di capitoli ed interventi la giunta stabilirà il modo di operare da parte di più responsabili su stessi capitoli od interventi.
Le determinazioni adottate dai soggetti individuati dal Sindaco, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ad ogni determinazione verrà attribuito un numero progressivo e cronologico ed un codice per individuare il servizio emettente.
Ciascuna determinazione verrà registrata su un unico registro tenuto dall'ufficio di segreteria sul quale verrà annotato il numero dell'atto, la data e l'oggetto della determinazione.

Art. 29
Liquidazione

La liquidazione consiste nel procedimento in base al quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno. Essa compete al responsabili dei servizi che hanno dato esecuzione al provvedimento di spesa.
La liquidazione sottoscritta dal responsabile del servizio attesta l'avvenuto riscontro operato sulla regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini e condizioni pattuite e determina l'esatto importo da pagare al creditore.
Tale operazione può essere effettuata:
1) con l'apposizione di un timbro sulla fattura od altro documento simile e con la specificazione delle attestazioni dì cui al precedente comma;
2) con provvedimento apposito contenente la specificazione delle attestazioni di cui al precedente comma;
3) Con determinazione del responsabile competente.
Il responsabile del servizio finanziario effettua i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali su ogni . atto di liquidazione.
La liquidazione dei trattamento fondamentale e delle voci fisse e ricorrenti del trattamento accessorio del personale è effettuata dal responsabile del servizio finanziario. La liquidazione delle altre voci di trattamento accessorio è effettuata dal responsabile del settore cui è assegnato il personale.

Art. 30
Spese per viaggi e missioni

I componenti degli organi collegiali del comune per recarsi in missione per ragione del loro mandato devono essere autorizzati dal Sindaco, i dipendenti sono autorizzati dal rispettivi responsabili di servizi . o e questi ultimi dal Segretario.
L'impegno di spesa per la fattispecie di cui al precedente comma può essere fatto dal Responsabili di Servizio all'inizio dell'anno. subito dopo l'assegnazione dei capitoli ed interventi con proprie determinazioni.
Alla liquidazione di tali spese provvederanno i responsabili di servizio sulla scorta della documentazione delle spese e della dichiarazione sulla durata della missione.
Le missioni relative a congressi, convegni, seminari, ed altre manifestazioni o iniziative che comportano anche una quota di iscrizione, per gli amministratori sono autorizzate dal Sindaco che contemporaneamente incarica il responsabile del servizio di assumere con determinazione l'impegno di spesa, per i dipendenti l'autorizzazione è data con la relativa deteminazione di impegno da parte del responsabile.
Nel caso di impegno di spesa per la partecipazione di responsabili del servizio ad una delle iniziative citate, la determinazione d'impegno è assunta dal medesimo responsabile, previa autorizzazione del Segretario Comunale.

Art. 31
Polizze assicurative

L'amministrazione ha facoltà di stipulare con istituti assicurativi, polizze per la copertura dei danni, rischi ed infortuni causati nell'esercizio delle loro funzioni dagli amministratori, dal segretario e dai responsabili dei servizi.

Art. 32
Ordinazione e pagamento

L'ordinazione consistente nell'ordine dato al tesoriere di pagare una certa somma, ad un creditore - beneficiario, ad una certa scadenza, per una causale definita e viene effettuata mediante l'emissione del mandato di pagamento.
I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario ed in caso di assenza ad impedimento, dal dipendente del servizio finanziario avente la più alta qualifica funzionale o più anzianità anagrafica a parità di qualifica funzionale.
Il servizio finanziario provvede altresì alla trasmissione degli stessi al tesoriere.
L'emissione del mandato avviene entro tre giorni dalla consegna dell'atto di liquidazione. La emissione dei mandati relativi a salario accessorio, ad indennità di missione o a rimborsi spese del personale in servizio avverrà, comunque, al 297 di ogni mese, in occasione della liquidazione del trattamento economico mensile.
Contestualmente alla emissione dei mandato, il servizio finanziario invia comunicazione al creditore dell'avvenuta emissione.

Art. 33
Pluralità di responsabili

Le determinazioni e le liquidazioni riguardanti spese attinenti a più capitoli assegnati ai responsabili di servizio, vengono adottate da uno solo dei responsabili, individuato dalla Giunta, e sono vistate dagli altri responsabili interessati.

Art. 24
Controllo di gestione e nucleo di valutazione

Quali strumenti per la verifica della correttezza e dei buon andamento dell'azione amministrativa, l'ente si avvale del controllo di gestione e del nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 35
Nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione è organo di controllo della verifica dei grado di raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo esecutivo, da parte dei Responsabili di Settore, ed opera nel rispetto dei principi posti dal D. Lgs. 30.07.99, n. 286..
Il funzionamento dei nucleo di valutazione è regolato da apposito regolamento approvato con deliberazione di giunta comunale.

Art. 36
Predisposizione obiettivi

Nella prima fase viene predisposto un piano dettagliato degli obiettivi che siano misurabili qualitativamente e quantitativamente e deliberati dalla giunta unitamente al PEG od altro strumento simile di programmazione.
Tali obiettivi possono rappresentare gli standars di perfomances e possono essere fissati sulla scorta dei risultati operativi degli anni precedenti e delle risorse che si intende utilizzare per il raggiungimento degli stessi.
In sede di approvazione del PEG od altro strumento simile di programmazione l'organo esecutivo potrà predisporre altri particolari obiettivi da stabilire anno per anno, afferenti l'intera gestione oppure servizi o procedure particolari.
Gli obiettivi dovranno avere il carattere della misurabilità mediante metodologie contabili, statistiche o essere comunque verificabili quantitativamente e/o qualitativamente per riscontrare il grado di raggiungimento degli stessi in periodi infrannuali o alla fine dell'esercizio.
Entro il 30 settembre viene altresì effettuato il controllo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3J6 del d. lgs. 77/95.

Art. 37
Fase della rilevazione

La funzione del controllo di gestione viene assegnata al Servizio Finanziario ed all'Organo di Revisione contabile, i quali predispongono i piani delle rilevazioni contabili e statistiche occorrenti a determinare i costi, i proventi, gli output produttivi e gli altri indicatori ritenuti necessari per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 38
Valutazione dei dati

I soggetti di cui all'articolo precedente sulla scorta degli obiettivi prefissati e dei dati rilevati procederanno almeno una volta l'anno, entro 2 mesi dalla data di approvazione dei conto consuntivo, a relazionare sulla funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

TITOLO V
DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 39
Affidamento servizio di Tesoreria li servizio di Tesoreria viene affidato ai soggetti previsti dalla legge.

L'affidamento dei servizio viene effettuato mediante licitazione privata da esperirsi tra gli istituti di credito presenti nel territorio comunale e sulla base della migliore,offerta economica che abbia riguardo:
1) all'entità del compenso indicato per il servizio;
2) al tasso d'interesse offerto per i depositi dell'Ente;
3) al tasso offerto per eventuali anticipazioni di cassa.
Se l'ente si trova in tesoreria unica, gli elementi da prendere in considerazione saranno soltanto il compenso per il servizio ed il tasso per eventuali anticipazioni di cassa.

Art. 40
Convenzioni di tesoreria

Le condizioni e modalità di svolgimento dei servizio di tesoreria sono fissate nello schema di convenzione che verrà allegato al provvedimento di esperimento della procedura di evidenza pubblica.

Art. 41
Riscossioni e pagamenti

Le entrate dell'ente sono riscosse dal tesoriere in base agli ordinativi emessi dal comune staccando quietanza da apposito bollettario la cui fornitura è fatta a cura e spese del tesoriere.
Ciascun bollettario prima d' essere posto in uso viene numerato in ogni foglio dal responsabile del servizio finanziario il quale nell'ultima pagina attesta il numero dei fogli vidimati.
Le entrate che provengono direttamente al tesoriere debbono essere sollecitamente comunicate all'ente per l'emissione del relativo ordine di riscossione.
Le operazioni di riscossione e pagamento eseguite dal tesoriere sono comunicate all'ente almeno ogni tre giorni con la trasmissione di copia del giornale di cassa.

Art. 42
Comunicazione informatizzata

I dati del bilancio, dei residui, le comunicazioni e gli aggiornamenti dei dati gestionali del bilancio, gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché i dati sulle riscossioni possono essere interscambiati con sistemi e supporti informatici tra ente e tesoriere con le modalità stabilite da apposito accordo scritto tra le parti.

Art. 43
Verifica di cassa

Alle verifiche ordinarie di cassa e della gestione del servizio di tesoreria provvede l'organo di revisione economico-finanziario con cadenza trimestrale.
Le verifiche straordinarie di cassa per mutamento della persona del capo dell'amministrazione si provvede con le modalità di cui all'art. 65 del D. Lgs. 25.02.1995. n. 77.

Art. 44
Depositi per spese contrattuali d'asta o cauzionali.

I depositi effettuati da terzi in favore dell'ente per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia di impegni assunti sono introitati dal tesoriere mediante rilascio da parte dell'ente di regolari ordinativi d'incasso.
I prelievi sono effettuati con l'emissione di ordinativi di pagamento emessi a seguito di atto di liquidazione disposto dal responsabile del servizio.

TITOLO VI
DIMOSTRAZIONE E RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 45
Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
I tre conti costituiscono lo strumento per la dimostrazione dei risultati di gestione.
Lo schema di rendiconto della gestione, corredato della relazione illustrativa della
giunta di cui all'art. 55 comma 7, legge 1429/90 è approvato con atto deliberativo della giunta stessa ed è sottoposto unitamente alla proposta di deliberazione contenente il rendiconto all'esame dell'organo di revisione il quale entro dovrà redigere entro dieci giorni la propria relazione di cui all'art. 57, comma 5 e 6, legge 8.6,1990 n. 142.
La proposta di rendiconto munita della relazione della giunta, di quella dell'organo di revisione e dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e messa a disposizione dei consiglieri dell'ente. A tal fine il segretario dell'ente notifica a tutti i capigruppo consiliari apposito avviso entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno.
L'esame dei rendiconto da parte dell'organo consiliare avviene non prima dei successivi 20 giorni dalla notifica dei precedente avviso ai capigruppo consiliari.
La relazione della giunta di cui all'art. 55, comma 7, della legge 7.6.1990 n' 142, oltre ad esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni con le cause che li hanno determinati.

Art. 46
Conto dei bilancio

Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, la tabella dei parametri gestionali con andamento biennale e le tabelle di altri eventuali parametri che la giunta potrà individuare in sede di redazione del PEG.

Art. 47
Conto economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi . e negativi dell'attività dell'ente con criteri di competenza economica e secondo lo schema previsto dal regolamento di cui all'art. 114 dei d.l.gs. 25.11995 n. 77, rilevando il risultato economico dell'esercizio.
Al conto è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo da dati finanziari della gestione corrente dei conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunga il risultato finale economico.
La giunta in sede di elaborazione del PEG potrà stabilire che per l'esercizio in corso, vengano, a conclusione dello stesso redatti conti economici di dettaglio per particolari servizi o centri di costo anche in relazione agli obiettivi programmati .

Art. 48
Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio rileva il risultato della gestione patrimoniale, patrimonio netto o deficit patrimoniale e riassume la consistenza attiva e passiva del patrimonio alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'anno, rispetto alla consistenza iniziale.
A tal fine non sono inventariati i beni mobili di facile consumo o di valore modico inferiore a £. 300.000, quali il vestiario per il personale, cancelleria, stampati e modulistica, carburante, lubrificanti, materiali da costruzione e ricambi per manutenzione ordinaria di mobili e immobili, materiale per le pulizie ecc..
Sono altresì considerati ammortizzati i beni mobili non registrati acquistati dall'Ente anteriormente all'1.1.1995 per cui non sono valutabili ma possono essere registrati con valore zero se la loro fecondità può tuttora esplicarsi. Vengono altresì inventariati con valore zero gli altri beni mobili registrati ma interamente ammortizzati se la loro fecondità può ancora esplicarsi.
Sono inventariati ancorché di modico valore i libri le riviste, le pubblicazioni e il materiale iconografico costituenti raccolte e collezioni delle pubbliche biblioteche o musei.
Tali materiali sono inventariati in appositi inventari delle biblioteche e musei al prezzo di copertina anche se pervenuto gratuitamente o al costo se non c'è il prezzo di copertina.
Se anche quest'ultimo dovesse essere indeterminabile si attribuisce un valore a pagina in base al costo di un ultimo acquisto di pubblicazioni o libri similari per formato, rilegatura e tipo di stampa.
Il materiale dell'archivio storico e museografico viene inventariato descrittivamente e viene attribuito un valore pari al costo se acquistato oppure al costo di eventuali restauri o rilegature.
Per quanto riguarda i quadri vengono valutati al costo se quest'ultimo è determinabile oppure in base al costo di un quadro similare acquistato dall'ente. Se anche ciò non è possibile possono essere valutati l'n base alle quotazioni delle riviste e pubblicazioni specializzate.

L'inventariazione dei beni bibliografici, archivistici, e museografici di cui ai precedenti commi viene inventariata con elenchi generali dal centro di costo biblioteca e museo.
Non sono inventariabili libri, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici se il valore dei singoli libri è inferiore alle citate £. 300.000.
I singoli cespiti mobili ed immobili inventariabili sono incrementati annualmente dalle manutenzioni straordinarie effettuate sugli stessi.
Sono comunque inventariabili i beni di costo unitario inferiore a L. 300.000 se facenti parte di una universalità di mobili acquistati con fondi i cui stanziamenti di bilancio sono stati allocati in conto capitale.

Art. 49
Beni di facile consumo e scorte

I beni di facile consumo, i ricambi, i materiali, le scorte e tutti i beni non inventariabili vengono registrati nel registri di carico e scarico i quali sono tenuti rispettivamente:
- cancelleria, stampati, modelli, libri e riviste ed altro materiale ad uso degli uffici dall'economo comunale
- beni di consumo, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, piccoli attrezzi e attrezzature diverse non inventariabili, materiali di costruzione. Ferramenta, materiali per la pulizia ed altre materie prime occorrenti per la produzione dei servizi comunali, a cura del magazziniere.
L'ufficio o servizio che richiede al magazzino la somministrazione di beni occorrenti per la manutenzione straordinaria da effettuarsi in amministrazione controllata dovrà specificare tale circostanza ed indicare a quale bene e diretta la manutenzione.
Lo stesso ufficio o servizio è tenuto ad intestare una propria scheda alla manutenzione straordinaria indicando i beni utilizzati e le ore di lavoro di ciascun dipendente necessarie per effettuare la predetta manutenzione straordinaria.

Art. 50
Costi dei servizi a domanda individuale dei servizio acquedotto e nettezza urbana

Per i costi dei servizi a domanda individuale. servizio acquedotto e nettezza
urbana, gli ammortamenti dei beni strumentali utilizzati per la produzione dei servizi
indicati verranno calcolati con i coefficienti di cui al D.M.F. -3 M. 12.1988 pubblicato sulla G.U. n 27 del 2.2.1989 e sul valore dei* beni determinati con i criteri di cui al comma 4 del successivo art. 72 del d.lgs. 77/95.

Art. 51
Contabilità economica

La contabilità economica può essere realizzata con un sistema semplificato che,
basandosi sulle scritture finanziarie e patrimoniali, possa comunque pervenire alla
determinazione delle risultanze economiche.
Il sistema deve però consentire un sicuro raccordo tra conto economico e conto del patrimonio nonché continuità di rilevazione tra successivi esercizi.
Qualora le procedure informatiche di cui è, o sarà dotato l'ente lo consentiranno, potrà essere adottato anche il metodo della "partita doppia" purché non comporti duplicazioni di rilevazione o gravose procedure contabili ed amministrative.

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 52
Organo di revisione

La revisione economi cofinanziaria è affidata al revisore dei conti, in attuazione della legge 8.6.1990 n' 142, dal d.lgs. 25.2.1995 n' 77, dallo statuto dell'ente e dal presente regolamento.

Art. 53
Cessazione dall'incarico

Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per almeno tre mesi o comunque a seguito della mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute del collegio stesso.

Art. 54
Collaborazione dell'organo di revisione con gli organi collegiali

L'organo di revisione collabora con il consiglio dell'ente nella funzione di controllo e indirizzo di quest'ultirno, con un ruolo di consulenza tecnico-contabile particolarmente per quanto attiene programmi, piani economico-finanziari, bilanci.
Il revisore può essere invitato, mediante recapito dell'ordine dei giorno, a presenziare alle sedute del consiglio comunale nonché alle sedute delle commissioni consiliari che trattano argomenti economico-finanziari.
Il revisore presenzia altresì alle sedute della giunta nei casi  e per  gli oggetti per i quali il Sindaco ne richieda, con invito scritto, la sua presenza.

Art. 55
Relazione sul rendiconto della gestione

L'organo di revisione oltre agli altri compiti di cui all'art. 105 del d. lgs. 77/95 redige la relazione di cui alla lettera d) del citato articolo ed esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto stesso.
La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché eventuali rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. La stessa deve essere redatta entro giorni 20 dalla consegna all'organo di revisione della proposta di
deliberazione consiliare e dello schema di rendiconto della gestione.
L'organo di revisione nell'esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio applicherà le disposizioni e criteri di cui all'art.105 dei d.lgs. 77/95.

Art. 56
Responsabilità dell'Organo di Revisione

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza dei mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 57
Compenso dell'Organo di Revisione

All'organo di revisione compete un compenso annuale nella misura stabilita dal consiglio comunale. Possono essere attribuite ulteriori funzioni oltre quelle previste dal D. Lgs. 77/95. Le ulteriori funzioni saranno retribuite entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII
SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 58
Servizio economato e servizi in economia

Sono istituiti presso questo ente, il servizio economato i servizi in economia, i quali vengono disciplinati e regolati secondo le norme del presente regolamento nonché di quelle del regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi.

Art. 59
Affidamento servizio

Il servizio economato è affidato, al servizio finanziario.
Il responsabile del servizio finanziario nomina, nell'ambito del personale dell'area economico - finanziaria di qualifica non inferiore alla  VI, l'economo comunale, il quale svolge il servizio secondo le norme del presente regolamento, ed agisce sotto l'immediata vigilanza del responsabile stesso.
In caso di mancanza di figure professionali idonee o di carenza di personale nell'ambito dell'area economico-finanziaria, il segretario direttore generale se previsto, in mancanza la giunta comunale, nominerà, su richiesta del responsabile del servizio finanziario, l'economo tra i dipendenti dell'area amministrativa, fermo restando il requisito della qualifica funzionale ed il controllo dei responsabile dell'area economico finanziaria.

Art. 60
L'economo agente contabile

L'economo e coloro che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, in quanto gestori di fondi comunali, sono considerati contabili e quindi soggetti alla giurisdizione amministrativa ed alla conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 61
Cauzione

Prima di assumere l'ufficio, l'economo e chi ne fa le veci, deve prestare una cauzione di £. 100.000 con libretto di deposito intestato all'ente oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da una delle compagnie di assicurazioni abilitata a ciò.

Art. 62
Riscossioni dell'economo

L'economo provvede a riscuotere:

1) piccole rendite patrimoniali occasionali;
2) proventi delle affissioni pubbliche e dell'imposta di pubblicità se la riscossione non è data in appalto e comunque per quelle riscossioni che non pervengono tramite conto corrente postale;
3) diritti di segreteria;
4) oblazioni per contravvenzioni al regolamenti ed ordinanze;
5) proventi derivanti d alla vendita di oggetti e mobili fuori uso e di materiale di scarto di magazzino;
6) contributi dei servizi a domanda individuale;
7) cauzioni temporanee per lavori di privati su suolo pubblico e cauzioni per lavori pubblici o appalti di forniture;
8) riscossione di diritti, tasse e contributi che gli agenti riscuotono dai contribuenti;
9) tutte le tasse. diritti, imposte e contributi non riscossi mediante ruoli o liste di carico.

Art. 63
Forniture e prestazioni di competenza dell'economo

L'economo provvede all'ordinazione e, nei limiti del1' anticipazione, al pagamento delle seguenti spese, dietro richiesta dei responsabili dei servizi:
1) minute spese d'ufficio;
2) piccole spese per manutenzione mobili degli uffici, delle scuole e di tutti gli stabili comunali;
3) piccole note e fatture per servizi diversi,
4) piccole spese dipendenti da servizi dello Stato affidati al Comuni. quali gli alloggi e somministrazioni ai militari ecc.;
5) spese relative a ricevimenti, festeggiamenti e di rappresentanza:
6) spese di trasporto alienati ecc.;
7) rimborsi indennità chilometriche ai dipendenti per servizi di vigilanza e controllo;
8) qualunque spesa per forniture, lavori in economi . a, prestazioni di servizio o qualunque spesa, il cui importo non superi il limite massimo di spesa di cui ai successivi articoli,
9) spese di vettura e acquisto giornali e riviste;
10) acconti per spese viaggi o e indennità missione, queste ultime nei limiti dell'ammontare non soggetto ad I.R.P.E.F., ove non sia possibile per tempo provvedere con mandati tratti sul tesoriere. L'economo è autorizzato ad eseguire ordinazioni e relativi pagamenti, di cui al precedente articolo, nel limite massimo di ciascun pagamento di £. 300.000 oltre IVA e nel limite complessivo del l'anticipazione ricevuta.

Art. 64
Modalità di pagamento

Per ciascun pagamento l'economo emetterà apposito buono sul quale raccoglierà la quietanza dei creditore se non raccolta sul documento giustificativo della spesa (fattura. notula o ricevuta fiscale), il buono dovrà contenere la numerazione progressiva e cronologica, l'indicazione dei mandato di pagamento con il quale è stata effettuata l'anticipazione, il capitolo o intervento di spesa sii cui va a gravare il pagamento, il responsabile del servizio richiedente la spesa.
Il buono conterrà altresì il saldo a scalare dal mandato di anticipazione.
La sottoscrizione del buono è di competenza dell'economo o di chi lo sostituisce legalmente.

Art. 65
Anticipazione

All'inizio di ciascun anno, ed all'inizio di ogni successivo trimestre, viene effettuata all'economo, con mandato di pagamento, un'anticipazione di £. 6.000.000.

Art. 66
Prenotazione dell'impegno delle spese economali

All'inizio dell'esercizio i responsabili dei servizi effettuano una prenotazione di impegno sul capitoli o interventi loro assegnati, per spese da effettuare con il servizi o economato. Nel P.R.O sono stabiliti distintamente per ogni servizio, i limiti entro i quali ciascun responsabile è autorizzato ad effettuare spese tramite il servizio di economato. Ciascun responsabile può effettuare spese oltre i limiti predetti, unicamente utilizzando in tutto od in parte la disponibilità prevista per un altro servizio. In questo caso è necessario che la richiesta di fornitura di materiale all'economo sia vistata dal responsabile la cui la disponibilità si sta utilizzando.

Art. 67
Scritture contabili dell'economo

Per tutte le operazioni di sua competenza l'Economo dovrà tenere:
a) un registro generale di cassa;
b) tanti bollettari separati quanti sono i servizi di riscossione.
Il registro sarà vidimato dal responsabile del servizio finanziario prima della sua utilizzazione mentre i bollettari verranno vidimati con il timbro a secco su ogni bolletta e con la firma del responsabile del servizio finanziario sul frontespizio del bollettario con l'indicazione del numero di bollette che compongono il bollettario stesso.

Art. 68
Versamenti delle somme riscosse

All'inizio di ciascun mese il registro generale di cassa ed i bollettari saranno presentati al responsabile dei servizio finanziari . o per il co-ntrollo ed il conseguente versamento delle riscossioni nella cassa comunale, mediante reversali con imputazione ai rispettivi articoli di entrata del bilancio.
I vigili urbani, il custode del macello, l'ufficiale d'anagrafe, di stato civile, e tutti i dipendenti incaricati di riscossioni, versano entro il 15 di ogni mese all'economo o direttamente al tesoriere, ciò che hanno riscosso nel mese precedente.
Ai riscuotitori di cui al comma precedente dovrà essere dato formale incarico prima di effettuare operazioni di riscossione.
L'economo dovrà annotare nel registro di entrata e di uscita l'anticipazione ed i successivi rimborsi, i pagamenti effettuati in relazione all'anticipazione ed i rimborsi anzidetti nonché le riscossioni effettuate.

Art. 69
Speciali anticipazioni

Per particolari esigenze può essere disposta con determinazione del responsabile del servizio interessato, una anticipazione con mandato a favore dell'economo con l'indicazione precisa dell'oggetto della spesa e delle modalità di effettuazione della stessa. In questi casi la spesa potrà essere compresa entro il limite massimo di £ 1.000.000, oltre I.V.A.. L'economo dopo aver sostenuto la spesa, presenta uno specifico rendiconto con le pezze giustificative della speciale anticipazione, versando nelle casse comunali l'eventuale somma non utilizzata.
L'anticipazione di cui al precedente comma dovrà essere annotata nel registro dell'entrate e delle uscite a cura dell'economo.
Dello specifico rendiconto si dovrà dare all'economo apposito discarico.
L'economo non potrà fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vennero concesse.
Egli è personalmente responsabile di tali somme sino a che non abbia ottenuto legale discarico.

Art. 70
Rendiconto

Entro 15 gg. dalla fine di ogni trimestre o quando lo richieda il responsabile del servizio finanziario, l'economo presenterà il rendiconto dell'anticipazione corredato di tutti i buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti.
Tale rendiconto dovrà essere distinto per ogni intervento o capitolo del bilancio.

Effettuati i controlli, il responsabile del servizio finanziario emetterà apposita determinazione di approvazione del rendiconto dell'economo, con la quale verrà disposta anche la reintegrazione della somma anticipata la quale sarà versata nelle casse del tesoriere entro 5 gg. dall'approvazione dei rendiconto previa emissione di reversale d'importo eguale alla somma anticipata.

Art. 71
Rimborso anticipazione

L' economo entro due mesi dal termine dell'esercizio è tenuto a rendere il conto generale di cassa ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 77/95.

Art. 72
Vigilanza sui beni affidati

L'economo ha l'obbligo di vigilare attivamente sulla manutenzione e conservazione dei mobili e beni a lui affidati e di riferire di volta in volta al responsabile del servizio finanziario ed ai responsabili dei servizi sul guasti e sulle perdite da lui riscontrate denunciando in pari tempo i responsabili.

Art. 73
Registri di carico e scarico

L'economo terrà in consegna, ordinatamente, tutti gli stampati, oggetti di cancelleria, materiale scolastico ed oggetti vari acquistati dall'ente e ne effettuerà la distribuzione agli uffici e stabilimenti comunali, facendosi rilasciare ricevuta.
Degli oggetti ricevuti in consegna od acquistati e della loro distruzione, l'economo ed il magazziniere dovranno prendere nota in appositi registri o schede di carico e scarico.

Art. 74
Magazziniere

Il magazziniere è custode degli oggetti e dei materiali di qualunque specie che trovansi nei magazzini municipali e ne è responsabile unitamente a chi lo sostituisce legalmente.
Per seguire il movimento dei magazzini municipali il rnagazziniere terrà appositi registri o schede di carico e scarico.
Le consegne verranno fatte ai vari incaricati facendosi rilasciare apposita ricevuta.
Sull'attività e sulle scritture del magazziniere vigilerà l'economo dell'ente.
La individuazione della persona incaricata è determinata dal Responsabile (lei Settore Tecnico Manutentivo, nell'ambito delle unità lavorative allo stesso assegnate.

Art. 75
Oggetti ritrovati

Devono essere ricevuti in custodia dall'economo, gli oggetti ed i valori ritrovati, dei quali non potrà essere fatto un uso diverso da quello pel quale vennero a lui affidati, osservati gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed a norma delle relative disposizioni del Codice Civile (art. 927 e seguenti).
Ogni deposito di cui al precedente articolo si farà constatare mediante apposito verbale e così pure ogni consegna al proprietario e riconsegna al ritrovatore.
Gli oggetti ed i valori saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico. Tale documento porterà anche le indicazioni delle pubblicazioni prescritte, delle consegne e riconsegne a chi di diritto, osservate le disposizioni del Codice Civile.
Qualora per la conservazione delle cose occorra sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta dall'economo e sarà soggetta ad apposita contabilità, conservando le relative pezze giustificative.

Art. 76
Custodia beni pignorati

I beni pignorati dall'esattore comunale per mancato pagamento di tributi locali o al sensi dell'art. 73 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 sono ricevuti in custodia dall'economo o dal magazziniere a seconda del volume e della natura degli stessi, per i quali non può essere fatto un uso diverso da quello per il quale vennero ad essi affidati.
Qualora per la conservazione delle cose di cui all'articolo precedente occorra sostenere delle spese la relativa gestione sarà tenuta dall'economo e sarà soggetta ad apposita contabilità, conservando le relative pezze giustificative.

Art. 77
Rendiconto finale

L'economo entro due mesi dalla cessazione dell'incarico, è tenuto a rendere il conto generale di cassa con le stesse modalità di cui all'art. 71.

TITOLO IX
DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 78
Istituzione

Sono istituiti i servizi in economia per lavori, acquisti di beni e prestazioni di valore inferiore a L. 20.000.000 I.V.A. esclusa, che sono attuati con le modalità e nei limiti dei successivi articoli.

Art. 79
Oggetto dei servizi

I lavori e le provviste in economia devono riguardare:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento dei beni mobili;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) illuminazione riscaldamento e manutenzione dei locali e fabbricati;
d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali e fabbricati;
e) riparazioni, manutenzione ed acquisto materiale per rete fognante, rete idrica, rete metano, strade, depuratore, mattatoio ed ogni impianto ed immobile dell'ente;
f) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
g) apparecchiature telefoniche e relativi accessori;
h) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiali per disegno, materiale fotografico;
i) prodotti hardware e software;
j) macchine da scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
k) abbonamenti a riviste e periodici. acquisto di libri;
1) piccole provviste di materiali di consumo e materie prime;
m) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
n) addobbi, fiori e generi diversi per cerimonie e ricevimenti;
o) qualunque provvista diretta a fornire il magazzino comunale.
Per le provviste ed i lavori di cui alle precedenti lettere da a) ad o) si provvederà previa determinazione dei responsabile del servizio, mediante trattativa privata plurima con almeno tre ditte, in caso di spesa fino a 5.000.000 I.V.A. esclusa, cinque ditte, in caso di spesa superiore, licitazione privata, asta pubblica od appalto concorso a secondo dei casi ed in relazione all'urgenza, all'entità dell'appalto ed alla migliore consonanza della forma dell'appalto al tipo di fornitura o prestazione di servizio secondo la scelta tecnica del responsabile del servizio. t possibile la trattativa privata diretta con una sola ditta nei seguenti casi:
I) quando la specialità del prodotto da acquistare o l'urgenza del lavoro, del servizio o della provvista lo rendano necessario;
II) quando la spesa non superi l'importo di £ 1.000.000, I.V.A. esclusa.


Art. 80
Modalità di esecuzione

I lavori in economia possono essere eseguiti:
1) in amministrazione diretta;
2) a cottimo fiduciario, con affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità al lavoro da eseguire.
Nel primo caso i lavori vengono eseguiti con materiali, utensili e mezzi dell'ente od appositamente noleggiati e con personale dell'ente stesso.
Nel secondo caso l'ente prima di affidare il lavoro determinerà le condizioni di esecuzione dei lavori, i prezzi, le modalità di pagamento, le eventuali penalità in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile per l'ente.

Art. 81
Principi ispiratori

I procedimenti in economia sono conformati ai principi della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Il responsabile dei procedimenti identificati dal presente regolamento si identifica con il funzionario comunale, responsabile del servizio competente.

Art. 82
Autorizzazione all'impegno

L'organo esecutivo all'inizio di ciascun anno, od in sede di adozione del PEG, autorizza i responsabili dei servizi ad assumere impegni di spesa per i  servizi in economia con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 83
Liquidazione delle spese.

Alla liquidazione delle spese per lavori o provviste in economia provvederà il responsabile del servizio, dopo che le fatture saranno vistate dagli uffici e servizi che hanno ricevuto la merce e/o le prestazioni, previo accertamento dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, dell'esistenza del buono o determinazione che impegna la spesa, della regolarità della fornitura dei beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

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