Organizzazione Territoriale e Forme Associative

PARTE SECONDA

Ordinamento funzionale

TITOLO I

Organizzazione territoriale e forme associative

CAPO I

Organizzazione territoriale

Art.45

Organizzazione sovracomunale

  1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

Norme collaborative

Art.46

Principi di cooperazione

  1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.47

Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
  2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.48

Consorzi

  1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
  2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 47, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
  3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.49

Unione di Comuni

  1. In esecuzione dell'art. 26 legge 142/90 e succ. mod., Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni, in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti, anche in attuazione del principio di cui al precedente art. 48, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.50

Accordi di programmi ed interventi previsti da Leggi speciali o settoriali

  1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
  2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
    1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    2. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
    3. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
  3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale.

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