Regolamento per l'effettuazione di spese in economia

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione da parte del Comune di spese in economia in applicazione delle norme contenute nel Capo V del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dall'art. 24, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2
Designazione delle spese che possono effettuarsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle nonne contenute nel presente regolamento, le spese relative:
a) all'esecuzione di lavori pubblici comprendenti quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla realizzazione di opere pubbliche di non rilevante complessità,
b) alle provviste di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere di cui alla precedente lett. a);
c) all'acquisto di beni e servizi occorrenti per la svolgimento delle attività comunali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537;
d) alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
e) ai lavori e alle provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, finanziamenti con fondi di Bilancio Com.le;
f) all'esecuzione di lavori, forniture e servizi non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza.
2. L' amministrazione comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1 purché ne dimostri la convenienza e deliberi la loro esecuzione in econorpia.

Art. 3
Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario;
c) con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).

Art. 4
L'esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per lavori, forniture e servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.
2. I lavori e i servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso del Comune stesso.
3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente comma 2.

Art. 5
Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per i lavori, per le forniture e per i servizi per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionario responsabile stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro, una fornitura o un servizio nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'amministrazione comunale.

Art. 6
Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per lavori, per forniture e per i servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta e in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 4 e 5.

Art. 7
Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
a) il funzionario responsabile provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi lo stesso funzionario utilizza il personale già in servizio presso l'amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Per quanto concerne gli acquisti, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. La procedura di congruità verrà fatta secondo le vigenti normative e disposizioni in materia. t consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza nel rispetto del R.D. 82V24;
b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del servizio o su delega di questi dal Responsabile del procedimento, con lettera o altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt. 27 e 35 del D.Lßs. 25 febbraio 1995, n. 77, e dal regolamento comunale di contabilità;
c) effettuata la spesa, il Responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e le altre procedure previste dal presente regolamento.
2. Per l'esecuzione di spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta di importo presumibile superiore a L. 3.000.000 il Responsabile del servizio interessato prima di procedere agli acquisti provvede a redarre apposito preventivo di spesa.
In tale caso la spesa sarà prenotata a cura del Responsabile del servizio quale impegno relativo a procedure in via di espletamento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 77/95.

Art. 8
Modalità per l'esecuzione di spese per cottimo fiduciario

1. Per l'effettuazione delle spese in economia con il sistema del cot-timo fiduciario viene osservata la seguente procedura:
a) il Responsabile del servizio provvede a stabilire sotto la sua responsabilità accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Nella stipula dei predetti accordi il Responsabile del servizio avrà cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo, se del caso, preventivi di spesa anche ad altre ditte. E consentita comunque la trattativa privata con una sola ditta in casi di impossibilità e di comprovata urgenza nel rispetto dei R.D. 827124;
b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del servizio con lettera-contratto accettata dalla ditta appaltatrice o altro atto idoneo previa assunzione da parte dello stesso dei relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dagli artt. 27 e 35 del D.Lgs. 77/95 e dal regolamento comunale di contabilità;
c) ultimati i lavori, i servizi e le forniture appaltate il Responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure previste dai successivi articoli dei presente regolamento.
2. Per l'effettuazione di spese per cottimi fiduciari di importo superiore a L. 7.000.000 il Responsabile del servizio, prima di procedere all'affidamento, provvede a redarre apposito preventivo di spesa al quale sono allegati gli eventuali elaborati tecnici di rito. E fatto salvo, comunque, il possesso da parte. della ditta aggiudicataria dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La spesa sarà prenotata a cura dei Responsabile dei servizio quale impegno relativo a procedure in via di espletamento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 77/95.

Art. 9
Modalità per l'esecuzione di spese con il sistema misto

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario) si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

Art. 10
Responsabile del procedimento

1. Nelle procedure relative alla esecuzione delle spese in economia, il Responsabile del servizio assume le funzioni del Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa disposizione.

Art. 11
Forma dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento dei contratti non si dà luogo alla stipula del contratto per lavori, servizi e forniture in economia di importo non superiore a L. 10.000.000 qualunque sia il sistema di esecuzione. 2. Per i lavori, i servizi e le forniture eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo superiore a L. 10.000.000 si procede alla stipula con la ditta appaltatrice di un contratto di cottimo fiduciario. 3. Il contratto di cottimo fiduciario deve contenere: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine per darli compiuti;
e) il modo di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio dei cottimista oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto qualora egli manchi ai patti stabiliti.
4. Per le forniture eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta di importo superiore a L. 10.000.000 si procede alla stipula del relativo contratto.

Art. 12
Piani di sicurezza

1. Ai contratti di cottimo fiduciario di cui al comma 2 del precedente art. 11, sarà allegato il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ne forma parte integrante.

Art. 13
Garanzie

1. Le ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, dì norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di introdurre, a suo insindacabile giudizio discrezionale, l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte della ditta appaltatrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare, superano l'importo di L.5.000.000.
3. L'ammontare della garanzia fideiussoria viene stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi appltati.

Art. 14
Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate:
a) per il sistema in amministrazione diretta con semplici registrazioni effettuate a cura del Responsabile del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera e i noli,
b) per i lavori eseguiti a cottimo fiducìario mediante annotazione in un registro di contabilità dei lavori eseguiti i quali risultano, dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
2. Nei casi di cui ai precedenti artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, il Responsabile del servizio provvederà a redarre apposito rendiconto finale delle spese sostenute unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi eseguiti.
3. Il rendiconto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per gli eventuali controlli e riscontri amministrativi e contabili.

Art. 15
Ordinativi dì fornitura

1. Per le forniture, da, eseguire nel caso di spese in economia effettuate con il sistema, dell'amministrazione diretta il Responsabile dei servizio utilizza dei buoni-ordinativi di fornitura.
2. Tali buoni-ordinativi saranno staccati da appositi blocchi a madre e figlia con numerazione progressiva recanti la firma dello stesso Responsabile del servizio.

Art. 16
Liquidazione spese in economia

1. Le spese in economia effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta e del cottimo fiduciario sono liquidate con «determinazione» dal Responsabile del servizio con le modalità stabilite dall'art. 28 del D.Lgs. 77/95 e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditore a seguito dei riscontro operato sulla regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 17
Pagamento spese in economia

1. Sulla base delle spese in economia liquidate dal Responsabile del servizio ai sensi del precedente art. 15, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 77/95 e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 18
Variazioni per maggiori spese in economia

1. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il
Responsabile del servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 77/95 e dal regolamento di contabilità.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa di cui ai precedenti artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, il Responsabile del servizio dovrà presentare una perizia suppletiva per chiedere alla Giunta l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
3. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidalmente responsabili il Responsabile del servizio ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

Art. 19
Provvedimenti di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del servizio in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno all'amministrazione comunale od un pericolo per la pubblica utilità. Il verbale deve essere approvato dal responsabile con apposita determinazione.
2. Qualora i fondi assegnati al Responsabile del Servizio dovessero risultare insufficienti, il verbale deve essere trasmesso, unitamente ad una sommaria perizia delle spese, alla Giunta Com.le per l'eventuale assegnazione di fondi ulteriori.
3. Il Responsabile del servizio nelle more delle procedure, di cui al precedente comma 2, può comunque disporre la immediata esecuzione di spese fino alla concorrenza di L. 4.000.000 quando ciò rilevi la necessità ad evitare ulteriori danni.4. Ai sensi e per gli effetti dei disposto dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 77/95, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori e di opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 20
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'avvenuto esame da parte del CO.RE.CO.

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