Elementi Costitutivi

Art.1

Principi fondamentali

  1. Il Comune di Gerace, in Provincia di Reggio Calabria, dichiarato, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla   protezione della bellezza  naturale e tutela paesaggistica: "Centro storico di notevole interesse pubblico" - G.U. n.58 del 4 marzo 1969 -, un ente locale autonomo, espressione della propria comunità, la rappresenta, ne promuove lo sviluppo e cura e tutela gli interessi dei cittadini, che abbiano riferimento la vita amministrativa, secondo i principi della Costituzione e le Leggi dello Stato e della Regione Calabria.
  2. Regola il proprio governo con i poteri e gli Istituti di cui il presente Statuto.
  3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello stesso al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche, civili e culturali della comunità rappresentata.
  4. Il comune di Gerace:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo  nella gestione delle riosrse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidarietà, secondo cui la responsabilità compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

  1. Il Comune ha, come primario scopo, favorire lo sviluppo e la qualità della vita in armonia con la centralità dell'uomo, la pari opportunità, lo spirito di fraterna solidarietà e di pace, la partecipazione dei cittadini. singoli o associati, alla individuazione degli obiettivi programmatici ed alle formazioni delle decisioni, l'impegno del cittadino che "ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità".
  2. Il Comune promuove ogni forma di associazionismo e di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini, specie nei principi europeistici, e privilegia quelli operanti nei servizi sociali. Di tutti persegue la collaborazione e garantisce la partecipazione alla vita dell'Ente.
  3. Al fine di concorrere alla determinazione dei propri obiettivi programmatici, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
  4. Il Comune promuove politiche che mirino a realizzare un equilibrato sviluppo nel proprio ambito, ed opera per maggiore integrazione della comunità geracese nel territorio della Locride, accomunati da una civiltà millenaria.

In questo senso il Comune:

a) considera obiettivo principale la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute;

b) governa l'uso del territorio in modo compatibile le risorse e le caratteristiche ambientali;

c) favorisce le attività commerciali e tutela e sostiene lo sviluppo dell'artigianato locale, con particolare riguardo a quello artistico, adattandone iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo;

d) sostiene le attività agricole concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi di pertinenza comunale;

e)promuove la cultura e l'educazione permanente operando affinchè siano a disposizione della comunità tutte le possibilità di studio, formazione, documentazione ed aggiornamento;

f)ritiene la pratica dell'educazione fisica e sportiva essenziale nel processo educativo - formativo della persona anche ai fini della tutela della salute;

g) tutela e valorizza l'unicità del proprio patrimonio monumentale - storico - artistico  archeologico - paesaggistico ed in particolare:

- considera il patrimonio artistico fonte di ricchezza e di sviluppo economico e sociale, e promuove il necessario interessamento dei più ampi circuiti turistici regionali e nazionali e internazionali sulle peculiarità che il paese offre e potrebbe offrire;

- predispone un piano organico per il turismo che da una parte persegue gli obiettivi da raggiungere e dall'altra individua gli interventi da effettuare mirati alla esaltazione dei valori ambientali;

- il Comune a tal fine:

a) tutela, restaura e ripristina il tessuto urbano cittadino, i monumenti nazionali e gli antichi edifici;

b)incrementa le istituzioni comunali;

c) sostiene ogni attività culturale avente per fine principale la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche di costume e di tradizioni;

d)individua spazi attrezzati per rappresentazioni teatrali;

e)promuove l'interesse delle forze economiche e culturali per incentivare attività, in armonia con gli obiettivi della programmazione comunale, quali rappresentazioni teatrali, mostre, concerti e quanto altro considera necessario allo sviluppo turistico, culturale, sociale, economico della comunità.

Art. 3

Programmazione e forme

di cooperazione

  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà, sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
  4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare di volta in volta le proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4

Territorio e sede comunale

  1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro, dal Borghetto, dal Borgo e da frazioni e contrade, storicamente riconosciute dalla comunità.
  2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 28,58 confinante con i comuni di Locri, Antonimina, Canolo, Agnana, Cittanova, Siderno.
  3. Il palazzo civico, Palazzo del Tocco, sede comunale, è ubicato nel Centro, alla Piazza del Tocco.
  4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella  sede comunale. In via eccezionale in qualsiasi altra sede indicata dal Sindaco, nell'atto di convocazione della seduta.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gerace.

2. Lo stemma di Gerace, - sempre identico sia quando Gerace era, in epoca feudale, capoluogo di Principato. sia quando era libera Università, sia quando era sede di sottointendenza (periodo Borbonico) o di sottoprefettura (periodo post-unitario)  ci è stato tramandato scolpito su pietre con epigrafe, sulle antiche pubbliche fontane, ed è il seguente;

"d'azzurro allo sparviero coronato d'oro (coroncina, all'antica, con cinque punte visibili di lancia" afferente con gli artigli due fiaccole d'argento fiammeggianti, quella di destra posta in banda, quella di sinistra posta in sbarra. Sotto lo scudo, una lista bifida e svolazzante d'argento, il motto in lettere capitali romane in nero "Solum deo subiecti"."

3. Il gonfalone: drappo d'azzurro riccamente ornato in ricami d'oro antico e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro antico Comune di Gerace.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale per come stabilito dalla deliberazione di Giunta municipale n. 157 dell' 8 aprile 1978, o da ogni altra decisione successiva dello stesso organo o consiliare.

5. L'uso di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale, quando sussiste un pubblico interesse.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

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